1. Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. 2. E' istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorche' un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza. 3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici della Regione, nonche' di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio. 4. Le Commissioni di inchiesta sono formate da Consiglieri regionali.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art49 · fonte su Normattiva