Art. 54
1. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e puo' contenere l'indicazione di nuovi indirizzi politico-programmatici. La mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
