Art. 60
1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. 2. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 4. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attivita'.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
