Art. 59
1. La Giunta regionale e' responsabile dell'indirizzo politico- amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio. 2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrino espressamente nella competenza degli altri organi della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale:
- a)dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b)predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c)proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
- d)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
- e)amministrare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti;
- f)deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni. 3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
