1. La Giunta regionale e' responsabile dell'indirizzo politico- amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio. 2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrino espressamente nella competenza degli altri organi della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale:

  • a)dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
  • b)predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  • c)proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
  • d)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
  • e)amministrare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti;
  • f)deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni. 3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art59 · fonte su Normattiva