Art. 62
1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione. 2. Sono altresi' incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre 20.000 abitanti.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
