1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione. 2. Sono altresi' incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre 20.000 abitanti.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art62 · fonte su Normattiva