Art. 70
1. Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale. 2. I regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti e' disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
