1. L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione. 3. Il Consiglio regionale puo' deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi. 4. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art79 · fonte su Normattiva