1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione ed il conseguimento dei piu' alti livelli di formazione. 2. A tal fine concorre allo sviluppo dei piu' ampi ed adeguati servizi di diritto allo studio. 3. La Regione predispone e favorisce servizi ed attivita' destinati alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art8 · fonte su Normattiva