Art. 18
1. La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando a tal fine le risorse, la diffusione dei servizi e delle strutture civili e culturali, per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti. 2. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunita' e ne agevola il rientro. 3. Promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
