1. La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilita' e compiti dei dirigenti regionali. 2. La legge regionale stabilisce le azioni e i momenti del procedimento amministrativo di peculiare responsabilita' dei dirigenti, nonche' gli atti di natura tecnica o vincolata che possono essere da questi sottoscritti non essendo riservati agli organi della Regione. 3. E' compito del dirigente valutare la legittimita' e la congruita' degli atti di sua competenza. 4. La legge regionale puo' prevedere l'affidamento temporaneo di funzioni di coordinamento e di direzione di progetti di particolare complessita' tecnica o di servizi e strutture pubbliche, mediante contratto di diritto privato, a persone estranee all'amministrazione regionale dotate di specifica professionalita' ed esperienza.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art84 · fonte su Normattiva