1. La legge regionale determina l'organico del personale regionale, anche in rapporto alle forme di autonomia organizzatoria del Consiglio regionale, regola lo stato giuridico, il trattamento economico e le responsabilita' dei dipendenti, nonche' i loro doveri nei confronti dell'Amministrazione e dei cittadini; stabilisce i criteri per la determinazione dei livelli funzionali e dei profili professionali; garantisce strumenti e modalita' per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Regione e degli enti dipendenti. 2. Con legge regionale possono essere previsti rapporti di lavoro a tempo parziale. 3. L'organizzazione, l'orario di lavoro ed i criteri di mobilita' sono determinati in base ad accordi con le organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art83 · fonte su Normattiva