Art. 24
L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore e' incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione. E' altresi' incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
