L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore e' incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione. E' altresi' incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art24 · fonte su Normattiva