L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da al meno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione e collegati a liste che indicano il nome del Presidente del Vice Presidente e degli altri componenti la Giunta con la determinazione dei relativi incarichi. Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto. Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma, il Presidente si intende revocato.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art23 · fonte su Normattiva