Approvazione
Art. 59
[1]Ammissibilita' delle proposte
[2]Sull'ammissibilita' delle proposte di referendum abrogativo decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimita' dei componenti. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
