Art. 82
[1]Giudizio sull'ammissibilita' dell'iniziativa e del referendum
[2]Il giudizio sull'ammissibilita' dell'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 75 e sull'ammissibilita' del referendum ai sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 e' rimesso al Consiglio. L'iniziativa e il referendum sono ammessi se il Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l'inammissibilita' mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
