Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art27 · fonte su Normattiva