Art. 27
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
