Art. 26
1. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o la presa d'atto da parte del Consiglio delle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
