Art. 26
L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o piu' Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri, membri della Giunta. Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
