La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. Il Presidente puo' attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, puo' affidare a singoli o piu' membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art33 · fonte su Normattiva