Art. 52
Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale. Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale e' nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri. I dirigenti possono essere altresi' revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina. Il trattamento economico dei dirigenti e' determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
