La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi. L'inizio del procedimento e' comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge. I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto della istanza. I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art53 · fonte su Normattiva