I dirigenti dei servizi della Regione, in conformita' alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno dei servizi e ne sono responsabili. Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico e' revocabile con il medesimo procedimento. La durata dell'ufficio non puo' superare la legislatura. Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione puo' essere addetto ai servizi personale esperto nelle varie discipline, incaricato e revocabile con le modalita' di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art53 · fonte su Normattiva