Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, e' esercitato in forma decentrata secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art56 · fonte su Normattiva