Art. 72
[1]Conto consuntivo
[2]Il conto consuntivo e' presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ed e' approvato con legge regionale entro il 30 settembre. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed e' redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione, sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonche' le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
