Art. 62
[1]Il personale regionale
[2]Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti e' assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge regionale. I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del Consiglio sono presi su richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d'intesa con i loro organi amministrativi. Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti. La legge regionale determina lo stato giuridico ed economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i cittadini condizioni di eguaglianza nell'assunzione agli uffici regionali e assicura l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della Regione. La legge regionale puo' prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente. Il personale regionale non puo' valersi del segreto d'ufficio nei confronti dei Consiglieri regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
