Art. 11
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo. Spetta al Consiglio:
- 1)approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
- 2)formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonche' i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3)designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
- 4)deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5)approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
- 6)istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 7)formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8)approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 9)approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonche' l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
- 10)disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 11)istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;
- 12)deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
- 13)l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;
- 14)le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- 15)la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' il controllo sugli indirizzi medesimi;
- 16)la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e societa' a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;
- 17)formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 18)nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;
- 19)riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dello articolo 125 della Costituzione;
- 20)ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti consequenziali;
- 21)deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
