Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art76 · fonte su Normattiva