Art. 9
Il Collegio dei Revisori dei conti, si compone di un Presidente e di 4 membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo. Il Consiglio elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Successivamente, il Consiglio elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro membri del Collegio dei Revisori dei conti. Ciascun Consigliere vota un solo nome. La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei conti e' incompatibile con quella di membro della Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
