Art. 29
L'elezione della Giunta e' immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da eleggere. Gli assessori sono eletti a votazione palese dal Consiglio nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri. Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato piu' voti. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
