[1]I Gruppi consiliari

[2]I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali e' formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste e' stato eletto puo' entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente. I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto. Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalita' previste dal regolamento interno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art11 · fonte su Normattiva