Art. 17
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o piu' membri. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, assicura ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilita' di locali e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base, comuni ad ogni Gruppo, e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
