Art. 12
I consiglieri si costituiscono in gruppi i quali, a norma del regolamento, sono composti da uno o piu' membri. L'Ufficio di presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi, assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione dello loro funzioni, la disponibilita' di locali ed attrezzature, ed iscrive contributi, sui fondi del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
