Art. 7
[1]I consiglieri regionali
[2]I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. Essi rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
