[1]I consiglieri regionali

[2]I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. Essi rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art7 · fonte su Normattiva