Art. 8
[1]Convalida della elezione
[2]Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto. In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
