Art. 6
[1]Attribuzioni del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Spetta al Consiglio:
- a)approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
- b)approvare con legge il programma economico regionale, i piani generali territoriali e settoriali d'intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale; nonche' l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
- c)approvare con legge entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
- d)approvare con legge le variazioni al bilancio da un capitolo all'altro, nonche' l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti;
- e)approvare entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo;
- f)deliberare i tributi regionali;
- g)deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad aziende, societa' ed enti pubblici;
- h)deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- i)istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuovere la costituzione di organismi associativi tra gli enti locali e deliberare i provvedimenti conseguenti;
- l)delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli enti locali, con le modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- m)esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalita' previste per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio regionale;
- n)esercitare il potere di richiesta del referendum nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;
- o)indirizzare voti alle Camere e al Governo;
- p)riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo di merito;
- q)nominare i componenti di organi collegiali in rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;
- r)eleggere, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, i tre delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non piu' di due nomi;
- s)provvedere, su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica dei trasporti, alla politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla politica dei servizi commerciali, alle attivita' culturali, ricreative e sportive;
- t)esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
