Art. 13
[1]Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio
[2]La Regione ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio. Assicura le risorse necessarie alle sue attivita' istituzionali e programmatiche e fissa con legge le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni. La finanza regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, e' coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
