Art. 14
[1]Risorse finanziarie.
[2]Le risorse finanziarie della Regione sono costituite da: - tributi propri; - quote del gettito di tributi erariali; - fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; - contributi speciali dello Stato nel quadro della politica per il Mezzogiorno, a norma dell'articolo 119 della Costituzione; - contributi per provvedere a scopi determinati che lo Stato assegna con delega o in via provvisoria alla Regione; - i redditi del suo patrimonio; - ogni eventuale altro contributo, provento o entrata.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
