Art. 12
[1]Delega agli Enti locali
[2]La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, o ad altri Enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
