Art. 21
[1]I Consiglieri regionali
[2]Il Consiglio e' composto da Consiglieri eletti a suffragio universale diretto. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
