Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della Repubblica. Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale, su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art7 · fonte su Normattiva