Art. 7
Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della Repubblica. Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale, su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
