[1]Attribuzioni del Consiglio

[2]Spetta in particolare al Consiglio regionale:

  • 1)determinare l'indirizzo politico programmatico della Regione e controllarne l'attuazione;
  • 2)formulare proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella competenza normativa regionale;
  • 3)indirizzare al Parlamento ed al Governo voti e richieste su ogni questione riguardante la Regione;
  • 4)avanzare richieste di sospensione o di revoca di provvedimenti contrari agli interessi della Regione;
  • 5)eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
  • 6)deliberare sulle richieste di referendum;
  • 7)formulare i pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
  • 8)approvare con legge l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione e la soppressione di circoscrizioni e di denominazione di quelli esistenti;
  • 9)formulare proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione economica;
  • 10)deliberare le proposte della Regione ed esprimere ogni parere richiesto alla Regione in materia di programmazione economica nazionale; di piani e programmi di interventi straordinari; di interventi e piani settoriali;
  • 11)determinare gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di competenza della Regione e a quelli ad essa demandati dallo Stato, nonche' i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale;
  • 12)deliberare con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali e la fusione e la soppressione di essi e approvare i relativi bilanci;
  • 13)deliberare sulla partecipazione a consorzi e societa' finanziarie;
  • 14)esercitare la vigilanza sugli enti, aziende ed altre forme di organizzazione regionali, sui consorzi e sulle societa' a partecipazione regionale;
  • 15)approvare con legge l'istituzione e la disciplina di tributi propri;
  • 16)approvare con legge il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo ad altro del bilancio, i bilanci degli Enti, aziende ed agenzie regionali, l'esercizio provvisorio, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e le procedure della programmazione regionale;
  • 17)stabilire, con legge regionale, le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali;
  • 18)approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
  • 19)approvare il proprio regolamento interno;
  • 20)decidere sulle condizioni di ineleggibilita', di incompatibilita' e decadenza dei Consiglieri eletti;
  • 21)determinare, le indennita' spettanti, in relazione alle funzioni esercitate, ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e degli altri organi della Regione;
  • 22)provvedere alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta da leggi e provvedimenti;
  • 23)esercitare ogni altra funzione derivante dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art20 · fonte su Normattiva