Art. 16
La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunita' pugliese; - cura, nel quadro della programmazione, il superamento delle condizioni di bisogno che la determinano; - promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
