Art. 2
La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunita' pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina della attivita' economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
