La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunita' pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina della attivita' economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art2 · fonte su Normattiva