Art. 19
La Regione puo' istituire Circondari a norma dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione. La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
