Art. 59
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali e' conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per materie definite e a favore di norma, di tutti gli enti della medesima specie operanti nella Regione, e comunque a pluralita' omogenee di tali enti. Con la legge di delega si adottano le misure necessarie a favore degli enti deleganti mediante stanziamenti per la copertura delle spese o anche a mezzo di trasferimenti del personale regionale. La legge di delega puo' prevedere che si costituiscano Consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate. Il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati. Le direttive sono proposte dalla Giunta e approvate dalla Commissione consiliare competente nell'ambito degli indirizzi contenuti nelle leggi di delega. La Giunta vigila sull'esercizio delle funzioni che hanno formato oggetto di delega. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge di delega per i casi di accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal Consiglio. La delega puo' essere revocata nelle medesime forme con cui e' stata conferita. La legge regionale regola, d'intesa con gli enti locali interessati, l'esercizio di funzioni amministrative attuate da parte della Regione avvalendosi dei loro uffici.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
