Art. 63
[1]Delega di funzioni amministrative
[2]La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunita' montane ed altri enti locali, le funzioni amministrative ad essa attribuite o delegate. La Regione puo' anche avvalersi degli uffici degli enti stessi d'intesa con le amministrazioni interessate e nel rispetto delle loro autonomie.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
