Approvazione
Art. 20
[1]Il Consigliere regionale
[2]Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non puo' essere chiamato a rispondere ne' perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
