Art. 59
[1]Prestiti e obbligazioni
[2]Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facolta' di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica. Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
