Approvazione
Art. 60
[1]Contabilita' regionale
[2]La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
