[1]Contabilita' regionale

[2]La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art60 · fonte su Normattiva