Art. 40
La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni, anche a loro richiesta, i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali, le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze di emigrati e delle loro famiglie e altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali. Promuove indagini conoscitive ed incontri su particolari problemi, sollecitando la diretta partecipazione dei cittadini interessati.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
